Esistono
degli impedimenti per far svolgere un’attività di volontariato a
uno straniero o è necessario presentare la documentazione che ne
attesti la regolarità sul territorio italiano?
Non
ci sono divieti specifici nel nostro ordinamento che vietino allo
straniero irregolare di svolgere attività di volontariato. Il
divieto non è previsto nel T.U.
286/98 e neppure nelle leggi sul volontariato, ma al tempo stesso un
esplicito riferimento alla possibilità per lo straniero irregolare
di fare volontariato non è rinvenibile nella normativa italiana. Va
segnalato che il T.U. sull’immigrazione stabilisce all’art.2,
comma 1 che allo “straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto internazionale, dalle convezioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti”;
inoltre la
L. 203/94, che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 5
febbraio 1992 in tema di partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica locale, stabilisce che gli Stati firmatari devono
impegnarsi a garantire ai residenti le stesse condizioni dei loro
cittadini,
la libertà di riunirsi pacificamente e
la libertà
di associazione: il
diritto a partecipare a forme aggregative riconosciute dalla legge,
che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività.
E'
necessario sottolineare che lo
straniero irregolare ha una
posizione
amministrativa assolutamente precaria e
finché non si verifica la sua regolarizzazione, che modifica il suo
status, rischia costantemente un
provvedimento di espulsione che lo porrebbe fuori dai confini
nazionali e lo metterebbe inoltre in difficoltà in una fase di
richiesta di rientro o di asilo. Tutti questi elementi, la
precarietà, e le difficoltà ad essa connessa; l'irregolarità con i
rischi di allontanamento; le complicazioni derivanti dalla lingua
differente, ed infine in
caso di sinistro o infortunio durante le attività di volontariato
il cittadino
straniero irregolare potrebbe non ottenere il risarcimento del danno.
E'
possibile fare richiesta
di
nulla-osta all'ingresso:
la domanda di nulla-osta e' presentata dall'organizzazione promotrice
allo Sportello unico competente per il luogo di svolgimento del
programma di volontariato (D. Lgs. 154/2007). La Direttiva
2004/114/CE prevede, all'art. 11, che la richiesta di ingresso sia
presentata direttamente dal volontario; l'art. 18 della stessa
direttiva stabilisce poi che in caso di rifiuto della richiesta di
permesso di soggiorno ( o meglio di ammissione) debba essere
comunque notificata al volontario e che da questi possa essere
impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 154/2007, invece,
il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al
volontario e potrebbe essere impugnato solo dall'organizzazione
promotrice, che può essere scarsamente motivata al riguardo. Lo
Sportello unico, verificata la sussistenza dei requisiti e acquisito
dalla questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso, rilascia il nulla-osta e lo trasmette alla
rappresentanza consolare (D. Lgs. 154/2007)
A cura dell'Avv. Luigi Marrazzo