venerdì 29 marzo 2013

Stranieri e volontariato. Risponde l'avvocato.


Esistono degli impedimenti per far svolgere un’attività di volontariato a uno straniero o è necessario presentare la documentazione che ne attesti la regolarità sul territorio italiano?


Non ci sono divieti specifici nel nostro ordinamento che vietino allo straniero irregolare di svolgere attività di volontariato. Il divieto non è previsto nel T.U. 286/98 e neppure nelle leggi sul volontariato, ma al tempo stesso un esplicito riferimento alla possibilità per lo straniero irregolare di fare volontariato non è rinvenibile nella normativa italiana. Va segnalato che il T.U. sull’immigrazione stabilisce all’art.2, comma 1 che allo “straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale, dalle convezioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”; inoltre la L. 203/94, che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 in tema di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, stabilisce che gli Stati firmatari devono impegnarsi a garantire ai residenti le stesse condizioni dei loro cittadini, la libertà di riunirsi pacificamente e la libertà di associazione: il diritto a partecipare a forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività.

E' necessario sottolineare che lo straniero irregolare ha una posizione amministrativa assolutamente precaria e finché non si verifica la sua regolarizzazione, che modifica il suo status, rischia costantemente un provvedimento di espulsione che lo porrebbe fuori dai confini nazionali e lo metterebbe inoltre in difficoltà in una fase di richiesta di rientro o di asilo. Tutti questi elementi, la precarietà, e le difficoltà ad essa connessa; l'irregolarità con i rischi di allontanamento; le complicazioni derivanti dalla lingua differente, ed infine in caso di sinistro o infortunio durante le attività di volontariato il cittadino straniero irregolare potrebbe non ottenere il risarcimento del danno.

E' possibile fare richiesta di nulla-osta all'ingresso: la domanda di nulla-osta e' presentata dall'organizzazione promotrice allo Sportello unico competente per il luogo di svolgimento del programma di volontariato (D. Lgs. 154/2007). La Direttiva 2004/114/CE prevede, all'art. 11, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal volontario; l'art. 18 della stessa direttiva stabilisce poi che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno ( o meglio di ammissione) debba essere comunque notificata al volontario e che da questi possa essere impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 154/2007, invece, il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al volontario e potrebbe essere impugnato solo dall'organizzazione promotrice, che può essere scarsamente motivata al riguardo. Lo Sportello unico, verificata la sussistenza dei requisiti e acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso, rilascia il nulla-osta e lo trasmette alla rappresentanza consolare (D. Lgs. 154/2007)
A cura dell'Avv. Luigi Marrazzo


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