Quali
vantaggi comporta per una organizzazione di volontariato ( OdV ) l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato? Come si chiede l’iscrizione?
L’iscrizione
di una Organizzazione di Volontariato nel Registro Regionale non è
obbligatoria ma è indispensabile per poter usufruire dei benefici
indicati dalla L. 266/91 e L.R. Del 26 luglio 2012, n. 33. Ricordiamo
che i registri regionali sono tenuti presso gli uffici provinciali
preposti. I principali benefici sono:
- l'iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 5 LR 33/2012 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991;
- l'opportunità di accedere ai contributi pubblici per le OdV e ai finanziamenti dei progetti banditi da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato in base alla L. 266/91 e da specifici avvisi ;
- l'opportunità di stipulare convenzioni con enti pubblici quando l’OdV è iscritta al Registro da almeno sei mesi (art 7 comma 1 L. 226/91 e art 5 L.R. 33/12), anche se sulla base della L. 328/00 sul sistema integrato dei servizi sociali le convenzioni possono essere stipulate anche con OdV che siano iscritte da meno tempo o addirittura con OdV non iscritte;
- l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività (es. registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);
- l’esenzione dall’Ires per le attività commerciali “marginali” di cui all’art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995 (es. vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione);
- la non rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2 L. 266/91);
- l’applicazione della disciplina fiscale delle ONLUS prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto “di maggior favore”.
Hanno
diritto all’iscrizione le organizzazioni di volontariato che
rispettano i requisiti dell’art 3 della L. 266/91 e che “alleghino
alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti” (art.6 L. 266/91). La domanda deve
essere presentata all'Ufficio predisposto presso ogni provincia e va
redatta su apposito modulo, nel quale il legale rappresentante deve
dichiarare (atto di notorietà ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/00)
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, l'assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di
questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal
quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti. E' necessario inoltre:
• che
l’OdV sia in regola con l’obbligo assicurativo;
• che
le prestazioni dei volontari siano prevalenti rispetto a dipendenti o
lavoratori autonomi assunti con contratto dall'ente;
• che
l’OdV persegua fini di solidarietà sociale attraverso le
prestazioni dei propri volontari;
• che
lo statuto presenti tutti i requisiti della L.266/91;
In
merito all’assolvimento dell’obbligo assicurativo ai fini
dell’iscrizione oggi non è quindi più necessario produrre copia
delle polizze assicurative ma è sufficiente dichiarare di essere in
regola con tale obbligo come previsto dall’art. 4 della L. 266/91.
L’iscrizione nel Registro del Volontariato è incompatibile con
l’iscrizione nel Registro delle APS di cui alla L. 383/00 e
all'art. 3 LR 33/2012.
a
cura dell'Avv. Luigi Marrazzo
Gentile avvocato,
RispondiEliminasiamo un gruppo di colleghe e abbiamo intenzione di costituire un'organizzazione di volontariato.
Qual è il numero minimo di componenti per poterla costituire?
Nel ringraziarla per la risposta, invio cordiali saluti
Federica