giovedì 9 maggio 2013

Organizzazione di volontario o associazione di promozione sociale. Risponde l'avvocato.




Siamo un gruppo di cittadini che vorrebbe costituire un organismo privato per sostenere ed assistere giovani con disagio sociale e a rischio devianza.
Inizialmente il nostro ente vorrebbe organizzare delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione e in una fase successiva occuparsi di attività di tipo operativo. Il nostro dubbio è su quale forma giuridica orientare la nostra costituzione formale. Quale e la migliore formula : volontariato o associazione di promozione sociale? E possibile essere contemporaneamente socio o volontario si un altro ente o cooperativa?


Se decidete di avvalervi “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite” dei soci dell'Associazione per lo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione, si ritiene più adeguata (in ragione dei benefici fiscali e finanziari acquisibili) la forma "organizzazione di volontariato" di cui alla L. 266/91. Se al contrario l'apporto volontario non è determinante o è residuale allora appare più idonea la formula dell'associazionismo.
Inoltre è necessario distinguere anche rispetto
  • ai destinatari: per le odv gli utenti sono i soggetti “terzi” svantaggiati (anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, indigenti, ecc.) o la comunità nel caso della tutela dei beni culturali ed ambientali; per le aps gli utenti sono gli iscritti, i soci e soggetti “terzi” anche non svantaggiati;
  • alle attività: per le odv azioni rivolte alla solidarietà sociale valorizzazione e assistenza alla persona, sanità, tutela dell’ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile; per le aps azioni di utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazione istruzione, turismo sociale, etica-spirituale, ecc.);
  • prestazioni dei soci: per le odv sono gratuite e possono essere riconosciuti solo rimborsi spesa autorizzati, documentati e giustificati; per le aps le prestazioni dei soci devono essere prevalentemente gratuite (vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la loro attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato);
  • onlus: le odv lo sono di diritto, le aps se iscritte all’anagrafe su richiesta alla direzione regionale delle Entrate e con attività e statuti conformi al D.Lgs. 460/97;
  • le attività commerciali: per le odv devono essere attività occasionali e marginali ex D.M. 25.5.1995 mentre per le aps sono ausiliarie e sussidiarie. Per le stesse è inoltre possibile svolgere attività commerciale artigianale, agricola ex art. 4 L. 383/00
Ecco seguendo queste indicazioni la vostra scelta sarà dettata dalle vostre attitudini ed esigenze. Infine i soci e/o i volontari possono essere contemporaneamente soci di altre organizzazioni, associazioni o cooperative sociali, almeno nel breve termine.
A cura dell'Avv. Luigi Marrazzo

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