domenica 6 ottobre 2013

Volontariato e personale dipendente. Risponde l'avvocato.


Come organizzazione di volontariato possiamo assumere personale dipendente o avvalerci di prestazioni di lavoro autonomo?

L'art. 3 comma 4 della Legge 266/91 stabilisce che “L’OdV iscritta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare e specializzare l’attività svolta” (art 3 comma 4 L. 266/91), e “non per l’esercizio di attività di solidarietà” e ciò significa che in una OdV iscritta:
• l’attività di volontariato deve essere comunque prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito, sotto il profilo tanto quantitativo tanto qualitativo (cd. principio di prevalenza);
• i soci/volontari non possono essere assunti e/o retribuiti, poiché l’attività di volontariato è “incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale”, e “non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario”, ed è ammessa solo la possibilità di rimborsare il volontario delle spese effettivamente sostenute e documentate (cd. principio di gratuità, art. 2, comma 2 e 3 L. 266/91).
I rapporti di lavoro che le OdV possono instaurare con i lavoratori sono:
a) rapporto di lavoro subordinato (es. impiegati, segretarie, ecc.);
b) rapporto/contratto a progetto (cd. lavoro “parasubordinato” o Co.Co.Co.);
c) rapporto di lavoro occasionale;
d) rapporto di lavoro autonomo. In ordine alla disciplina applicabile a questi rapporti, l’OdV è (salvo alcune limitatissime eccezioni) del tutto assimilabile ad un normale datore di lavoro e deve quindi essere svolgere tutti gli adempimenti previsti di volta in volta dalla normativa del lavoro, fiscale e previdenziale (es. apertura posizione Inps e Inail e pagamento relativi contributi, tenuta libro paghe e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione mod. 770, rilascio Cud, ecc.).
Ma vediamo le tipologie di rapporto e le loro caratteristiche:
collaborazione occasionale: è la forma di lavoro maggiormente utilizzata e che viene definita come attività di lavoro autonomo non esercitata in via abituale (art. 67, 1° comma, lett. L, TUIR), non continuativo (non può durare più di 30 giorni lavorativi per anno solare per ciascun committente/OdV), e presuppone l’assenza di coordinamento o direzione con la struttura del committente (il lavoratore occasionale utilizza propri mezzi).
La collaborazione occasionale, consiste, in sostanza, in una attività episodica, non soggetta a ripetizione in un arco di tempo ragionevole (es. volantinaggio, consegna di pacchi o biglietti
natalizi, raccolta quote sociali, vendita biglietti di una pesca di beneficenza o di una
manifestazione, ecc., elaborazione di un progetto, ecc.). La qualifica di lavoratore occasionale non è configurata rispetto all’importo del compenso ricevuto, tuttavia, se il compenso supera € 5.000 per anno solare, il lavoratore deve comunicare al committente il raggiungimento di tale limite, sarà iscritto alla gestione separata Inps dei collaboratori coordinati e continuativi e il committente/OdV dovrà versare i relativi contributi (art 44 del D.L. 269/2003). In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono, dal punto di vista fiscale, “redditi diversi” e sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% (art 67 lett. L TUIR).
lavoro a progetto : (art. 61 e seg. D.Lgs. 276/03) è una forma particolare di lavoro cd. “parasubordinato”, nel quale il lavoratore non è soggetto al vincolo gerarchico con il datore di lavoro, ha flessibilità di orario, non è totalmente inserito nella struttura del committente ma vi si coordina, ed è impiegato per la realizzazione di un progetto e quindi di un risultato specifico (es. realizzazione di un progetto finanziato da ente pubblico, lavoro di ricerca o studio, collaborazione per attività educative, sociali e di animazione senza un rigido orario, ecc.). La redazione di un progetto scritto è importante perché in sua assenza il rapporto si tramuta automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dal punto di vista contributivo i compensi erogati sono soggetti a contributo INPS del 18% da porre a carico per 1/3 al lavoratore e per 2/3 a carico del committente/OdV. In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono “equiparati a reddito da lavoro dipendente” quindi il committente/OdV dovrà effettuare le trattenute fiscali , effettuare il conguaglio fiscale e tutti gli adempimenti di legge in carico al sostituto d’imposta. (modello Cud, 770). L’associazione può avvalersi anche di prestazioni di professionisti con partiva Iva, e cioè di prestazioni di lavoro autonomo. Con lavoratore autonomo si intende un soggetto che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera (servizio) con lavoro e rischio proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun vincolo di orario nei confronti di un committente, e con l’obbligo di un risultato (es. professionista, commercialista, avvocato, idraulico, giardiniere, ecc.). In questo caso il lavoratore autonomo, titolare di partita Iva, presenterà regolare fattura e non vi sono ulteriori oneri per contributi e tasse.

A cura dell'avv. Luigi Marrazzo

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