Come
organizzazione di volontariato possiamo assumere personale
dipendente o avvalerci di prestazioni di lavoro autonomo?
L'art. 3 comma 4 della
Legge 266/91 stabilisce che “L’OdV iscritta può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento
oppure al fine di qualificare e specializzare l’attività svolta”
(art 3 comma 4 L. 266/91), e “non per l’esercizio di attività di
solidarietà” e ciò significa che in una OdV iscritta:
• l’attività di
volontariato deve essere comunque prevalente rispetto a quella di
lavoro retribuito, sotto il profilo tanto quantitativo tanto
qualitativo (cd. principio di prevalenza);
• i soci/volontari non
possono essere assunti e/o retribuiti, poiché l’attività di
volontariato è “incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto
patrimoniale”, e “non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario”, ed è ammessa solo la possibilità di
rimborsare il volontario delle spese effettivamente sostenute e
documentate (cd. principio di gratuità, art. 2, comma 2 e 3 L.
266/91).
I rapporti di lavoro che
le OdV possono instaurare con i lavoratori sono:
a) rapporto di lavoro
subordinato (es. impiegati, segretarie, ecc.);
b) rapporto/contratto a
progetto (cd. lavoro “parasubordinato” o Co.Co.Co.);
c) rapporto di lavoro
occasionale;
d) rapporto di lavoro
autonomo. In ordine alla disciplina applicabile a questi rapporti,
l’OdV è (salvo alcune limitatissime eccezioni) del tutto
assimilabile ad un normale datore di lavoro e deve quindi essere
svolgere tutti gli adempimenti previsti di volta in volta dalla
normativa del lavoro, fiscale e previdenziale (es. apertura posizione
Inps e Inail e pagamento relativi contributi, tenuta libro paghe e
matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione
mod. 770, rilascio Cud, ecc.).
Ma vediamo le tipologie
di rapporto e le loro caratteristiche:
collaborazione
occasionale: è la forma di
lavoro maggiormente utilizzata e che viene definita come
attività di lavoro autonomo non esercitata in via abituale (art. 67,
1° comma, lett. L, TUIR), non continuativo (non può durare più di
30 giorni lavorativi per anno solare per ciascun committente/OdV), e
presuppone l’assenza di coordinamento o direzione con la struttura
del committente (il lavoratore occasionale utilizza propri mezzi).
La collaborazione
occasionale, consiste, in sostanza, in una attività episodica, non
soggetta a ripetizione in un arco di tempo ragionevole (es.
volantinaggio, consegna di pacchi o biglietti
natalizi, raccolta quote
sociali, vendita biglietti di una pesca di beneficenza o di una
manifestazione, ecc.,
elaborazione di un progetto, ecc.). La qualifica di lavoratore
occasionale non è configurata rispetto all’importo del compenso
ricevuto, tuttavia, se il compenso supera € 5.000 per anno solare,
il lavoratore deve comunicare al committente il raggiungimento di
tale limite, sarà iscritto alla gestione separata Inps dei
collaboratori coordinati e continuativi e il committente/OdV dovrà
versare i relativi contributi (art 44 del D.L. 269/2003). In questo
tipo di rapporto i compensi erogati sono, dal punto di vista fiscale,
“redditi diversi” e sono soggetti alla ritenuta d’acconto del
20% (art 67 lett. L TUIR).
lavoro a progetto :
(art. 61 e seg. D.Lgs. 276/03) è una forma particolare di lavoro
cd. “parasubordinato”, nel quale il lavoratore non è soggetto al
vincolo gerarchico con il datore di lavoro, ha flessibilità di
orario, non è totalmente inserito nella struttura del committente ma
vi si coordina, ed è impiegato per la realizzazione di un progetto e
quindi di un risultato specifico (es. realizzazione di un progetto
finanziato da ente pubblico, lavoro di ricerca o studio,
collaborazione per attività educative, sociali e di animazione senza
un rigido orario, ecc.). La redazione di un progetto scritto è
importante perché in sua assenza il rapporto si tramuta
automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Dal punto di vista
contributivo i compensi erogati sono soggetti a contributo INPS del
18% da porre a carico per 1/3 al lavoratore e per 2/3 a carico del
committente/OdV. In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono
“equiparati a reddito da lavoro dipendente” quindi il
committente/OdV dovrà effettuare le trattenute fiscali , effettuare
il conguaglio fiscale e tutti gli adempimenti di legge in carico al
sostituto d’imposta. (modello Cud, 770). L’associazione può
avvalersi anche di prestazioni di professionisti con partiva Iva,
e cioè di prestazioni di lavoro autonomo. Con lavoratore autonomo si
intende un soggetto che si obbliga a compiere verso corrispettivo
un’opera (servizio) con lavoro e rischio proprio, senza vincolo di
subordinazione, senza alcun vincolo di orario nei confronti di un
committente, e con l’obbligo di un risultato (es. professionista,
commercialista, avvocato, idraulico, giardiniere, ecc.). In questo
caso il lavoratore autonomo, titolare di partita Iva, presenterà
regolare fattura e non vi sono ulteriori oneri per contributi e
tasse.
A cura dell'avv. Luigi
Marrazzo
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