sabato 16 novembre 2013

Volontari e responsabilità civile. Risponde l'avvocato

Dei danni causati dai volontari nell’esercizio dell’attività sociale è responsabile civilmente il volontario, l’OdV con il fondo comune o gli amministratori dell’OdV?

Il volontario che opera in una Odv deve essere assicurato ai sensi dell’art. 4 L. 266/91, l’OdV infatti deve obbligatoriamente stipulare a tutela sia del danneggiato sia dello stesso volontario un'assicurazione per la responsabilità civile. Ma in caso di dolo o colpa dei danni Dei danni causati dal volontario a terzi nello svolgimento dell’attività di volontariato è civilmente responsabile, ed è quindi tenuto al risarcimento. Devono sussistere i presupposti individuati dall'art. 2043 del codice civile dove si parla di dolo o colpa del volontario, o esistenza di un danno derivante dall’azione o omissione del volontario. 

E' possibile però che possa essere avviata un'azione di responsabilità per la Odv per il semplice fatto che un suo volontario ha causato il danno. Ai sensi dell'art. 2049 del codice civile viene prevista una responsabilità di natura oggettiva dei codiddetti “padroni e committenti” che vengono considerati responsabili per non aver vigilato sul comportamento del proprio volontario. In pratica l'Odv è responsabile per i danni causati da un fatto illecito compiuto dai “domestici” e dai “commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” . 

La norma scritta nel 1942 utilizza termini non più attuali ma è stata più volte applicata a casi di danni causati dagli “ausiliari”. Il concetto di “ausiliari” comprende tutti coloro che sono preposti a svolgere una attività per conto di un ente, sui quali l’ente ha un potere di vigilanza e direzione, o la cui condotta “possa essere riferita all’ambito delle attività e quindi alla sfera giuridica del committente”. Per analogia il concetto di ausiliario potrebbe quindi comprendere anche i volontari di cui l’OdV si avvale per il raggiungimento del fine sociale. Come detto la norma prevede una responsabilità indiretta “oggettiva” e ciò comporta, quale conseguenza che l’OdV non possa “liberarsi” provando di aver adottato tutte le precauzioni (es. di aver fatto svolgere al volontario opportuni   corsi, o un periodo di prova, o di aver correttamente vigilato sul suo operato, o di avergli impartito
giuste direttive). 

Ulteriormente la Suprema Corte di Cassazione ha inoltre stabilito la responsabilità diretta dell’OdV nell'eventualità in cui il'eventum damni sia attribuibile ad un suo “organo”, inteso quale soggetto “inserito nell’organizzazione burocratica” dell’ente. Ci si riferisce non solo al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, ma anche ad una persona che, statutariamente, è incardinata nella struttura dell’ente, quale ad esempio un responsabile a livello locale). Il patrimonio su cui il danneggiato può rivalersi nel caso di responsabilità (diretta o indiretta) dell’OdV,viene individuato dall'art. 38 del codice civile sia nel fondo comune, sia nei confronti dei patrimoni personali delle persone che hanno “agito in nome e per conto dell’associazione”. In questo caso si a riferimento alle situazioni in cui l'OdV stipula dei contratti e assume degli obblighi,e comunque si ritiene sia applicabile anche ai fatti illeciti e che quindi del risarcimento dei danni risponda sia il fondo comune dell’OdV, sia “chi ha agito in nome e per conto dell’associazione”, e cioè il volontario che ha causato il danno. 

E' possibile che secondo l'art. 38 c.c., siano da considerare responsabili anche gli amministratori dell’OdV per il solo fatto di essere tali e per un danno compiuto da altri e quindi la colpa degli amministratori in base all'art. 18 del codice civile (che disciplina espressamente le persone giuridiche riconosciute, ma che si ritiene applicabile anche agli enti non riconosciuti), viene considerata con minor rigore, agendo essi sulla base di un mandato gratuito (cfr. art. 1710 c.c. a cui rinvia l’art. 18 c.c.). Principio generale è comunque quello per cui il danno risarcibile è uno solo, e quindi se l’assicurazione copre il danneggiato non avrà interesse e diritto di chiedere anche all'OdV o a coloro che hanno agito un risarcimento che ha già ottenuto dall'assicuratore.

E' consigliabile stipulare una polizza che copra non solo i volontari ma anche l’OdV medesima (e i suoi amministratori) per i danni causati a terzi dai volontari, oppure far sottoscrivere al beneficiario dell’attività sociale una dichiarazione nella quale – ferma restando comunque la copertura assicurativa del volontario ai sensi della L. 266/91 – egli espressamente esoneri l'OdV per i danni che dovesse subire per colpa dei volontari. Una tale dichiarazione, tuttavia, per legge non varrebbe ad esonerare l’OdV nel caso in cui la condotta del volontario sia stata posta in essere con dolo o colpa grave, e coprirebbe soltanto la cd. “colpa lieve”.
A cura dell'Avv. Luigi Marrazzo 

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