Dei danni causati dai volontari
nell’esercizio dell’attività sociale è responsabile civilmente il volontario, l’OdV con
il fondo comune o gli amministratori dell’OdV?
Il volontario che opera in una Odv deve
essere assicurato ai sensi dell’art. 4 L. 266/91, l’OdV infatti
deve obbligatoriamente stipulare a tutela sia del danneggiato sia
dello stesso volontario un'assicurazione per la responsabilità
civile. Ma in caso di dolo o colpa dei danni Dei danni causati dal volontario a
terzi nello svolgimento dell’attività di volontariato è
civilmente responsabile, ed è quindi tenuto al
risarcimento. Devono sussistere i presupposti individuati dall'art.
2043 del codice civile dove si parla di dolo o colpa del volontario,
o esistenza di un danno derivante dall’azione o omissione del
volontario.
E' possibile però che possa essere avviata un'azione di
responsabilità per la Odv per il semplice fatto che un suo
volontario ha causato il danno. Ai sensi dell'art. 2049 del codice
civile viene prevista una responsabilità di natura oggettiva dei
codiddetti “padroni e committenti” che vengono considerati
responsabili per non aver vigilato sul comportamento del proprio
volontario. In pratica l'Odv è responsabile per i danni causati da
un fatto illecito compiuto dai “domestici” e dai “commessi
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” .
La
norma scritta nel 1942 utilizza termini non più attuali ma è stata
più volte applicata a casi di danni causati dagli “ausiliari”.
Il concetto di “ausiliari” comprende tutti coloro che sono preposti a
svolgere una attività per conto di un ente, sui quali l’ente ha un potere di vigilanza e direzione, o la
cui condotta “possa essere riferita all’ambito delle attività e quindi alla sfera giuridica del
committente”. Per analogia il concetto di ausiliario potrebbe
quindi comprendere anche i volontari di cui l’OdV si avvale per il
raggiungimento del fine sociale. Come detto la norma prevede una
responsabilità indiretta “oggettiva” e ciò comporta, quale
conseguenza che l’OdV non possa “liberarsi” provando di aver
adottato tutte le precauzioni (es. di aver fatto svolgere al
volontario opportuni corsi, o un periodo di prova, o di aver
correttamente vigilato sul suo operato, o di avergli impartito
giuste direttive).
Ulteriormente la
Suprema Corte di Cassazione ha inoltre stabilito la responsabilità
diretta dell’OdV nell'eventualità in cui il'eventum damni sia
attribuibile ad un suo “organo”, inteso quale soggetto “inserito
nell’organizzazione burocratica” dell’ente. Ci si riferisce non
solo al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, ma anche
ad una persona che, statutariamente, è incardinata nella struttura
dell’ente, quale ad esempio un responsabile a livello locale). Il
patrimonio su cui il danneggiato può rivalersi nel caso di
responsabilità (diretta o indiretta) dell’OdV,viene individuato
dall'art. 38 del codice civile sia nel fondo comune, sia nei
confronti dei patrimoni personali delle persone che hanno “agito in
nome e per conto dell’associazione”. In questo caso si a riferimento alle
situazioni in cui l'OdV stipula dei contratti e assume degli
obblighi,e comunque si ritiene sia applicabile anche ai fatti
illeciti e che quindi del risarcimento dei danni risponda sia il
fondo comune dell’OdV, sia “chi ha agito in nome e per conto
dell’associazione”, e cioè il volontario che ha causato il
danno.
E' possibile che secondo l'art. 38 c.c., siano da considerare
responsabili anche gli amministratori dell’OdV per il solo fatto di
essere tali e per un danno compiuto da altri e quindi la colpa degli
amministratori in base all'art. 18 del codice civile (che disciplina
espressamente le persone giuridiche riconosciute, ma che si ritiene
applicabile anche agli enti non riconosciuti), viene considerata con
minor rigore, agendo essi sulla base di un mandato gratuito (cfr.
art. 1710 c.c. a cui rinvia l’art. 18 c.c.). Principio generale è
comunque quello per cui il danno risarcibile è uno solo, e quindi se
l’assicurazione copre il danneggiato non avrà interesse e diritto
di chiedere anche all'OdV o a coloro che hanno agito un
risarcimento che ha già ottenuto dall'assicuratore.
E'
consigliabile stipulare una polizza che copra non solo i volontari ma
anche l’OdV medesima (e i suoi amministratori) per i danni causati
a terzi dai volontari, oppure far sottoscrivere al beneficiario
dell’attività sociale una dichiarazione nella quale – ferma
restando comunque la copertura assicurativa del volontario ai sensi
della L. 266/91 – egli espressamente esoneri l'OdV per i danni
che dovesse subire per colpa dei volontari. Una tale dichiarazione,
tuttavia, per legge non varrebbe ad esonerare l’OdV nel caso in cui
la condotta del volontario sia stata posta in essere con dolo o colpa
grave, e coprirebbe soltanto la cd. “colpa lieve”.
A cura dell'Avv. Luigi Marrazzo
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